E’ opportuno ricordare a tutti le gravi sanzioni che i sacri Canoni hanno inflitto a chi si rende reo di usare violenza contro le persone dei Chierici, Sacerdoti e Religiosi. Il Can. 119 C. J. C. inculca che alle persone sacre di questi si deve la massima riverenza e ricorda che si rende colpevole di sacrilegio chi ad essi fa reale ingiuria; e il Can. 2343 C. J. C. commina la scomunica che si rincorre ipso facto, riservata al proprio Ordinario, a chi colpisce con violenza un Chierico, un Sacerdote, un Religioso o Religiosa.
Bologna 21 Ottobre 1944.