Testo integrale della convenzione

    Perché i lettori possano meglio seguire e giudicare, pubblichiamo il testo integrale della Convenzione Comune-Orlandini del 1936.

REGNO D’ITALIA
COMUNE DI BOLOGNA

CONVENZIONE CON IL SIGNOR GIOVANNI ORLANDINI, RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE EDILIZIA DELLA ZONA D'INCONTRO DELLE VIE ROMA, LAME E S. FELICE, ATTUALMENTE OCCUPATA DA STABILI DI SUA PROPRIETÀ

    Premesso:

    che — per l'apertura della nuova via Roma (già Principe Amedeo) in attuazione del piano regolatore edilizio cittadino, giusta la legge 11 aprile 1889, n. 6020, i cui termini di esecuzione sono stati prorogati col R. D. Legge 25 aprile 1929, n. 800, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1218 — deve procedersi alla totale espropriazione, da parte del Comune di Bologna, degli immobili descritti nell’elenco annesso al piano particolareggiato approvato mediante delibera podestarile 27 giugno 1935-XIII (munita di visto prefettizio 16 luglio 1935-XIII, n. 22622) e pubblicato — in adempimento di ordinanza prefettizia 23 luglio 1935-XIII — come da avviso 29 ottobre 1935-XIV, inserito nel Foglio Annunzi Legali della Provincia del 5 novembre 1935-XIV n. 37;
    che — fra gli immobili in detto elenco indicati — è compreso quello, nelle vie Lame n. 2 e S. Felice (già Saffi) n. 1, di ragione del cav. Giovanni Orlandini, fu Faustino — per il quale è stato offerta la indennità di L. 460.000; e che, nel vecchio catasto fabbricati, è distinto come casa di piani 6 e vani 119, con cinque botteghe, del reddito imponibile dì L. 21.666,67 ed individuate con la marca urbana 9208 della mappa di Bologna, cui corrisponde, nel nuovo catasto, il n. 94 (di are 7,08 senza rendita) del foglio 86 di Bologna: in confine con via Lame, via Saffi e residue ragioni del medesimo cav. Orlandini.
    Ritenuto che, per il raggiungimento delle finalità perseguite con la creazione della nuova via Roma, è necessario provvedere alla sistemazione della zona d’incontro fra detta via e gli imbocchi delle via Lame e S. Felice, estendendo l'espropriazione ad altro immobile, pure di ragione del cav. Orlandini, non compreso nel piano particolareggiato come sopra approvato e pubblicato, ma suscettibile tuttavia di esproprio, in forza dell’art. 2 della legge 11 aprile 1889, n. 6020, e precisamente all’immobile di via Lame 4 e S. Felice 3 che, nel vecchio catasto fabbricati, è distinto come casa (di piani S e vani 66 con botteghe e del reddito imponibile di L. 16.666,67) ed individuato con la marca urbana 9207 della mappa di Bologna, che si estende, al secondo piano e superiori sopra i n. 9208 e 9209. Corrispondono a dette espressioni, nel nuovo catasto, i numeri 91 sub 2 (senza superficie) e 93 (della superficie di are 7,921) al foglio 86 di Bologna. In confine con le dette vie e ragioni Orlandini, Tagliavini, Savelli e forse;
    che le porzioni di aree, sottostanti, all’intero gruppo di stabili sopra descritti, che non verranno immesse in sede stradale, e la cui configurazione e superficie sarà determinata dal Comune in relazione con le risultanze di un concorso bandito per la sistemazione della zona, si presume possano non essere sufficienti per la costruzione, in luogo, di un nuovo edificio che risponda, per importanza e per mole, alle esigenze della località;
    che in vista di quanto sopra, e ad evitare la ulteriore procedura di espropriazione dei suoi immobili surriferiti, il cav. Orlandini si è dichiarato disposto o a cedere al Comune le porzioni di aree, sottostanti a tali suoi immobili e destinate a futura sede stradale, e ciò sia in via e per mezzo di diretta compravendita (qualora la residua area destinata a rimanere di sua proprietà risulti sufficiente per la costruzione di un nuovo edificio), sia (nella ipotesi contraria) a modo di permuta con altre aree, oggi sottostanti agli stabi i confinanti e limitrofi-, verso nord e verso ovest, con l’intera sua proprietà in luogo, che il Comune si riserverebbe all'uopo o se del caso, di espropriare, integrando così la residua area di proprietà Orlandini; o a cedere invece — qualora l'area sottostante agli odierni stabili Orlandini, da non immettersi in sede stradale, non fosse sufficiente per la riedificazione di un nuovo edificio, e l’ultima delle suddette ipotesi fosse per non verificarsi — gli interi suoi ripetuti immobili, in via e per modo di diretta compravendita.
    Tutto ciò premesso e ritenuto — con la presente privata scrittura, da valere in ogni miglior modo di ragione e di legge — fra il Comune di Bologna, per il quale (salve le superiori approvazioni e sanzioni) agisce l’Ill.mo suo Podestà signor avv. comm. Cesare Colliva, ed il sig. cav. Giovanni Orlandini, fu Faustino, si dichiara, si conviene e si stipula, in via di compromesso, quanto appresso:

    1) il sig. cav. Giovanni Orlandini si obbliga di cedere al Comune — nel cui nome si impegna di acquistarle l'Ill.mo suo Podestà sig. avv. comm. Cesare Colliva — quelle porzioni delle aree sottostanti tanto allo stabile segnato coi civ. n. 2 di via Lame ed 1 di via S. Felice, quanto allo stabile indicato coi civici n. 4 di via Lame e 3 di via S. Felice (quali sono, essi stabili, in narrativa descritti), che dovranno venire incorporate in sede stradale per effetto della esecuzione, in luogo, del piano regolatore edilizio cittadino approvato con la legge 11 aprile 1889 n. 6020, e delle varianti ed integrazioni che il Comune medesimo riterrà utile apportare, in pratica, a detto piano regolatore. E così, precisamente, con formale rinunzia — da parte dello stesso cav. Orlandini — ad ogni e qualsiasi riserva ed eccezione presente e futura e questo ultimo riguardo.

    2) La cessione di tali porzioni di aree (la cui esatta configurazione e superficie saranno determinate dal Comune, in rapporto alle necessità di attuazione, non solo del suo piano regolatore, ma anche delle varianti ed integrazioni come sopra da apportarvisi) avrà luogo previa demolizione, da effettuarsi a cura e spese del Comune medesimo, e con obbligo di non riempire con materiali od altro i sotterranei della porzione destinata a riedificazione, di tutti gli stabili di proprietà Orlandini in precedenza designati e descritti; e quindi tanto delle parti di essi che insistono sulle porzioni di aree da adibirsi a sede stradale, quanto anche delle residue loro parti che insistono sul terreno — che continuerà a rimanere in proprietà del cav. Orlandini — e da destinarsi invece a sede e dipendenze del nuovo erigendo edificio di cui in appresso. I materiali di ricupero provenienti dalla demolizione spetteranno al Comune a compenso delle relative spese.
    All'uopo il cav. Orlandini ha già consegnato al Comune, fin dal 9 giugno 1935, il suo stabile di via S. Felice n. 1 e via Lame 2 e si obbliga di consegnare l’8 maggio 1937 il suo fabbricato di via Lame 4 e via S. Felice 3, libero da inquilini.
    Gli effetti attivi e passivi della cessione decorreranno dal giorno in cui, ultimate le demolizioni, il Comune — previa determinazione definitiva della totale superficie e della configurazione del futuro lotto rifabbricabile (quale risulterà quindi anche con l’eventuale aggregazione delle aree di cui al successivo patto IV) — riconsegnerà al cav. Orlandini, libero e sgombro di materiali come sopra è detto le aree destinate a rimanere di sua pertinenza. A partire dalle surriferite date di consegna dei fabbricati di via Lame 2 e S. Felice 1 e, rispettivamente, di via Lame 4 e S. Felice 3 e fino al 100 giorno antecedente alla riconsegna delle aree rifabbricabili il Comune godrà degli immobili quale locatario, con facoltà di subaffitto, e dovrà corrispondere per essi al cav. Orlandini il canone che sarà stabilito con separati atti.

    3) La cessione delle porzioni di area di cui ai precedenti patti 1 e 2 — da immettersi, come si è detto, in sede stradale — avrà luogo in via e per modo di diretta compravendita qualora alle residue porzioni di aree — destinate a riedificazione e delle quali il cav. Orlandini conserverebbe la proprietà — possa essere assegnata una superficie non inferiore a mq. 900 circa, e per il prezzo di L. 750 (lire settecentocinquanta) per metro quadrato.

    4) Qualora invece alle porzioni di aree, oggi sottostanti ai ripetuti fabbricati Orlandini e destinate a riedificazione, venga assegnata una superficie inferiore a mq. 900, la cessione delle porzioni di aree da trasferirsi al Comune per essere incorporate in sede stradale avverrà in via e per modo di permuta parziale o totale con altre porzioni di aree — attualmente sottostanti ai limitrofi stabili in confine verso nord e verso ovest con la proprietà Orlandini in luogo — che il Comune si riserva di espropriare. Il Comune determinerà a proprio insindacabile giudizio, la configurazione e la superficie di tali porzioni in relazione con le esigenze costruttive del lotto rifabbricabile in angolo fra le vie S. Felice e Lame allargate, ma resta inteso fra le parti che dette porzioni di aree dovranno essere tali da attribuire, all'intero lotto rifabbricabile (comprensivo quindi anche della residua area di proprietà Orlandini), una superficie complessiva non superiore ai mq. 1800 né inferiore a mq. 900 circa.
    Il trasferimento di quelle porzioni di aree sarà dal Comune effettuato — occorrendo — non appena esso se ne sia reso acquirente ma in ogni caso nel termine di 18 mesi dalla data del presente compromesso, previa demolizione dei fabbricati oggi soprastantevi, da effettuarsi parimenti a cure e spese del Comune; con intesa che i sotterranei dovranno rimanere vuoti da qualsiasi materiale.
    Le parti, di comune accordo, attribuiscono il valore di L. 750 (lire settecentocinquanta) per metro quadrato alle aree tutte che formerebbero — hinc-inde — oggetto della permuta. E così l’eventuale conguaglio, fra i due elementi della stessa, sarà valutato e pagato in ragione di L. 750 (settecentocinquanta) per ogni metro quadrato di area che fosse da una delle Parti trasferita in più all'altra.
    A decorrere dalla data stabilita, col precedente patto secondo, quale decorrenza, ad ogni effetto attivo e passivo, della cessione al Comune dell’area dedotta in permuta dal cav. Orlandini, e fino a quella del trasferimento al cav. Orlandini delle aree dedotte in permuta dal Comune, questo gli corrisponderà l'interesse, nella misura annua del 4 % (quattro per cento), sul valore attribuibile all’intera attuale sua proprietà in luogo in ragione di L. 750, per metro quadrato.

    5) Qualora, verificandosi l’ipotesi di cui al primo comma del patto 4 che precede, si renda impossibile al Comune far luogo, entro il termine di 18 mesi previsto nel patto stesso, al trasferimento delle aree che da esso verrebbero dedotte nella permuta, questa non avrà più luogo ed il cav. Orlandini si obbliga di cedere al Comune, che si impegna di acquistarli, gli interi suoi immobili siti in via Lame 2 e via Saffi 1 e in via Lame 4 e via Saffi 3, quali sono in premessa descritti, per il prezzo, comprensivo del valore dei fabbricati oggi soprastantivi e di ogni altro compenso inerente alla proprietà, di L.750 per ogni metro quadrato di area sottostante o annessa a tali immobili, e cioè per ogni metro quadrato dell’intera area ora di proprietà Orlandini in luogo.
    Gli effetti attivi e passivi della compravendita decorreranno, in questo caso, dalla data di ultimazione delle demolizioni che il Comune effettuerà in virtù del patto secondo, data da farsi constare mediante verbale che sarà sottoscritto da entrambe le Parti. Fino al centesimo giorno antecedente a tale data il Comune godrà, anche in questo caso, degli immobili quali locatario come è stabilito nel patto secondo.

    6) Nel caso in cui, verificandosi una delle ipotesi contemplate dai patti terzo e quarto il cav. Giovanni Orlandini, conservi la proprietà del lotto rifabbricabile (integrato o meno con le aree che il Comune si riserva di trasferirgli in permuta) questi si obbliga di costruire su tale lotto rifabbricabile un nuovo e decoroso edificio che sia degno, per pregi architettonici e per qualità di materiali, all'importanza della zona nella quale andrà a sorgere. I tipi, progetti e disegni di tale nuovo edificio dovranno riportare la preventiva approvazione del Comune, cui spetterà anche stabilire V altezza minima e quella massima della costruzione e delle singole sue parti, e prescriverne il carattere generale architettonico.

    7) La costruzione del nuovo erigendo edifìcio dovrà dal cav. Giovanni Orlandini, essere — siccome egli ne assume formale obbligo — ultimata nel termine di due anni dalla data in cui il Comune gli conferirà la disponibilità dell’intero lotto rifabbricabile e potrà essere compiuta anche in più tempi qualora ciò sia ritenuto possibile da entrambe le Parti. In quest’ultimo caso, a partire dalla data di riconsegna della porzione di area destinata ad immediata riedificazione cesserà la corrisposta di interessi, che fosse fatta dal Comune a mente del patto quarto, ultimo comma, sul valore attribuibile, in ragione di 750 lire per metro quadrato, a tale porzione di area, da occuparsi con la parte del fabbricato di cui si inizierebbe la costruzione.

    8) Il cav. Orlandini dovrà giustificare — mediante documenti da produrre a sue cure e spese — la legittima proprietà e la piena libertà da gravami e da privilegi degli immobili che cederà al Comune di Bologna. Nel caso però che si faccia luogo alla cessione delle sole porzioni di aree da incorporarsi in sede stradale, rimarrà egli dispensato dall’obbligo della tradizione di quei documenti.
    Nell’ipotesi della permuta di cui al patto quarto il Comune si limiterà invece a dare in visione i documenti che siano in suo possesso per fatto degli eseguiti acquisti; rimanendo tuttavia garante della piena proprietà, libertà e della evizione, a norma di legge, per gli immobili che esso cederà al cav. Orlandini.

    9) Il Comune assume impegno di comprendere le opere tutte di demolizione e ricostruzione di cui al presente compromesso nel progetto di piano di risanamento che esso andrà a compilare per gli effetti della legge 4 giugno 1936 n. 1103, affinchè l'intero fabbricato, che il cav. Orlandini fosse per costruire in adempimento degli obblighi assunti col presente compromesso, possa — salva e riservata la approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici sul piano — fruire della esenzione venticinquennale dalle imposte e sovraimposte contemplate da detta legge. Si obbliga inoltre il Comune di dare in tempo utile al cav. Orlandini ogni opportuna disposizione affinchè, con l'osservanza del termine stabilito al patto 7° che precede e semprechè intervenga l'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici sul Piano, egli possa fruire di tale esenzione.
    Nessun eventuale contributo a’sensi degli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865. n. 2359, e dell'art. 236 comma I, paragrafo I, del T. U. per la Finanza Locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931 XI. n. 1175, verrà applicato né alle sopra descritte proprietà del cav. Orlandini, né al suo futuro fabbricato di nuova costruzione, per effetto dell'applicazione, in luogo, del Piano Regolatore edilizio del 1889, sue aggiunte e varianti.

    10) Le spese e tasse tutte di questo compromesso (e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione dei formali atti di trasferimento di proprietà) saranno
    sostenute dalle Parti in relazione e proporzione al valore dei rispettivi acquisti.

    11) Questo compromesso — mentre è, fino da oggi, impegnativo per il cav. Orlandini, — diverrà invece tale per il Comune solo dopo intervenute tutte le approvazioni e sanzioni superiori, compreso il visto prefettizio di esecutorietà sul contratto.

    Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, il 21 dicembre 1936 - XV.

firmati: CESARE COLLIVAORLANDINI GIOVANNI



    Registrato a Bologna 24 dicembre 1936, anno XV n. 15796, Mod. 2, Vol. 581. Riscosse L. 10 e cent. 20.
    Approvato con deliberazione podestarile presa, sentito il parere della Consulta, il 23 dicembre 1936, e resa esecutiva con visto prefettizio n. 1729 div. 4 del 30 gennaio 1937 - XV.