I protagonisti del processo

Tribunale penale di Roma - Sez. X(1) - Aula della 1a Sezione della Corte d'Assise.

Presidente del Collegio:(2): DOTT. VINCENZO CARPANZANO
Pubblico Ministero:(3): DOTT. PIETRO MANCA

I COMUNISTI:

Querelante:(4): SEN. EDOARDO D'ONOFRIO
Rappresentanti della Parte Civile:(5): Avv. MARIO PAONEAvv. PROF. GIUSEPPE SOTGIU

I REDUCI DI RUSSIA:

Imputati: UGO GRAIONI, direttoreGIORGIO PITTALUGA, redattore responsabileIVO EMETTDOMENICO DAL TOSOLUIGI AVALLI
Collegio di difesa: Avv. MASTINO DEL RIOAvv. RINALDO TADDEI

Imputazione: Diffamazione a mezzo stampa di cui agli art. 595 cod. pen. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47.
Foglio incriminato: «Russia», numero unico, aprile 1948, edito a cura dell’U. N. I. R. R. (Associazione Nazionale Italiana Reduci di Russia)

AVVERTENZE

    1) La cognizione del reato di diffamazione a mezzo della stampa è in ogni caso di competenza del tribunale a norma dell’art. 21 l. 8 febbraio 1948 n. 47. Si procede per direttissima e la sentenza deve essere emessa entro un mese; termine però meramente ordinatorio.

    2) Il collegio giudicante del tribunale si compone di tre giudici togati di cui uno assume le funzioni di presidente.

    3) È un magistrato al quale spetta di promuovere l'azione penale e sostenere la pubblica accusa avanti all'autorità giudiziaria al fine di ottenere, in rappresentanza del potere esecutivo e nell'interesse supremo della giustizia, l'esatta applicazione della norma penale e la punizione del colpevole.

    4) La querela è una condizione di procedibilità, richiesta specificatamente per alcuni reati, quali appunto la diffamazione, nei quali lo stato subordina l'esercizio della pretesa punitiva a una positiva dichiarazione della parte lesa, la quale potrebbe anche avere interesse a non creare la pubblicità del dibattimento intorno a un determinato illecito penale consumato ai suoi danni.

    5) Chiunque assume di aver sofferto un danno patrimoniale o non patrimoniale da un reato, anziché attendere la decisione del giudice penale per promuovere azione in sede civile, può innestare nello stesso procedimento penale la sua azione civile di risarcimento, costituendosi parte civile, con assistenza legale, sia in fase istruttoria che in udienza, prima dell’apertura del dibattimento. Volgarmente chiamasi anche privata accusa in relazione a quella pubblica sostenuta dal P. M. Nel caso concreto la parte civile può chiedere anche la pubblicazione della sentenza di condanna, per intero o in estratto, su uno o più giornali a spese della parte imputata e la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47.

    Tanto abbiamo ritenuto di dover precisare per coloro che sono estranei alla terminologia forense.